GLOSSARIO DELLA REVISIONE LEGALE files/GLOSSARIO_DELLA_REVISIONE_LEGALE.pdf

 

COSA È LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente la revisione dei conti annuali e dei conti consolidati, nel recepire, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 "relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio", affida al Ministero dell’economia e delle finanze le competenze in materia di revisione legale dei conti. Con il menzionato decreto legislativo si procede alla revisione della disciplina previgente, introducendo, conformemente alla direttiva 2006/43/CE, alcuni fondamentali principi.

 

Cambia, in primo luogo, la terminologia adottata per descrivere l’attività del revisore, denominata “revisione legale dei conti” e non più “controllo contabile”. Viene, poi, introdotto un Registro unico, al quale sono iscritti tutti i soggetti abilitati allo svolgimento della revisione, con abolizione dell’Albo speciale delle società di revisione previsto dal decreto legislativo n. 58/1998 (TUF).
Il registro comprende una sezione (c.d. degli inattivi) in cui sono collocati gli iscritti che non svolgono incarichi di revisione legale per almeno tre anni, nonché coloro che, privi di incarichi, ne facciano espressa richiesta, non essendo ancora trascorsi i tre anni. I revisori legali, iscritti nella sezione del registro c.d. degli inattivi, che intendano accettare un nuovo incarico devono seguire apposito percorso di formazione professionale, secondo le modalità previste dalla disciplina di attuazione.
Per quanto concerne lo svolgimento dell’attività, le nuove disposizioni tendono ad un generale rafforzamento dei valori professionali e di comportamento richiesti ai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti, attraverso la previsione di specifici principi etici, di indipendenza e di professionalità. La revisione legale dovrà, inoltre, svolgersi nel rispetto dei principi di revisione che saranno adottati dalla Comunità Europea in base della direttiva 2006/43/CE. In attesa della loro emanazione, la revisione legale sarà svolta in conformità ai principi di revisione elaborati da associazioni e ordini professionali e dalla Consob.
La previsione di un controllo di qualità periodico – svolto almeno una volta ogni tre anni per i revisori di enti di interesse pubblico ed almeno una volta ogni sei anni per gli altri revisori – e l’obbligo di formazione continua per gli iscritti al Registro, che si realizza attraverso la partecipazione a programmi di aggiornamento professionale da parte di tutti i revisori legali, costituiscono, inoltre, un presupposto indispensabile per assicurare che lo svolgimento della revisione legale si svolga secondo standard qualitativi elevati, incrementando l’affidabilità dell’informazione contabile.
Il Capo V del decreto legislativo 39/2010 individua, poi, una categoria di imprese, denominate “enti di interesse pubblico” (public interest entities), nelle quali la revisione non può essere affidata al collegio sindacale, ma esercitata esclusivamente da un revisore legale o da una società di revisione. I revisori degli enti di interesse pubblico sono destinatari di specifiche norme in materia di indipendenza e trasparenza e sono soggetti, sotto il profilo dell’organizzazione e dell’idoneità tecnica, alla vigilanza della Consob.
Il nuovo sistema delineato dal decreto legislativo 39/2010, affida al Ministero dell’Economia e delle finanze numerosi compiti e funzioni:

  • la definizione della disciplina di dettaglio su diverse materie regolate dal decreto legislativo, attraverso l’emanazione di appositi regolamenti di attuazione;
  • l’abilitazione e l’iscrizione nel Registro dei revisori legali e nel registro del tirocinio;
  • la disciplina delle modalità di iscrizione nel Registro dei revisori di Paesi terzi;
  • la tenuta del Registro dei revisori legali e del registro dei tirocinanti;
  • la formazione continua ed il controllo di qualità;
  • la vigilanza in ordine al rispetto delle disposizioni del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39;
  • l’accertamento delle irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione legale e l’applicazione delle relative sanzioni.

 

Le competenze del MEF (ministero dell’Economia e delle Finanze)

(fonte ministeriale)

Il Ministero dell’economia e delle finanze esercita, attraverso la Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza, le competenze previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti. Alla luce delle nuove disposizioni il Ministero è titolare, in particolare, delle funzioni relative all’abilitazione, all’iscrizione ed alla tenuta del Registro dei revisori, nonché allo svolgimento della vigilanza sui revisori e sulle società di revisione legale che non hanno incarichi su enti di interesse pubblico.

Il decreto legislativo 39/2010, nel recepire la disciplina comunitaria in tema di revisione legale dei conti, ha introdotto modifiche sostanziali alla normativa previgente, abrogando, tra l’altro, alcuni articoli del codice civile ed altre norme contenute in leggi speciali. Tale decreto costituisce un tassello fondamentale del processo di armonizzazione degli obblighi in materia di revisione contabile, assicurando che il controllo legale dei conti avvenga con regole e modalità tendenzialmente omogenee tra i diversi Paesi dell’Unione Europea.

Il Ministero è chiamato a definire la disciplina di dettaglio del decreto legislativo 39/2010 attraverso l’emanazione di diversi provvedimenti attuativi. Al momento, sono stati emanati i regolamenti ministeriali riguardanti l’onorabilità delle persone fisiche e dei componenti degli organi di amministrazione delle società di revisione (art. 2, comma 2, lett. a), e comma 4, lett. a)); i titoli di studio e diplomi di laurea (art. 2, comma 2, lett. b)); le prove per gli abilitati in altri Stati dell’Unione Europea ed in Paesi terzi (art. 2, comma 3, lett. a) e b)); i criteri per la valutazione dell’equivalenza (art. 2, comma 7); il contenuto, le modalità ed i termini di trasmissione delle informazioni e loro aggiornamenti da parte degli iscritti (art. 7, comma 7); la disciplina del tirocinio (art. 3, comma 8); le modalità di iscrizione al registro dei revisori legali (art. 6, comma 1).

 

Revisione legale le nuove norme

(fonte ministeriale) 

Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012 n. 201 i seguenti regolamenti attuativi del decreto legislativo n. 39/2010 in materia di revisione legale dei conti.

  • DECRETO 20 giugno 2012, n. 144: “Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati”;
  • DECRETO 20 giugno 2012, n. 145 “Regolamento in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7 e 7,comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati”;
  • DECRETO 25 giugno 2012, n. 146: “Regolamento riguardante il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione legale, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati”.

I regolamenti attuativi entrano in vigore il 13 settembre 2012, data a decorrere dalla quale cessano di essere applicate le disposizioni legislative e regolamentari con gli stessi incompatibili.
Si sottolinea che i revisori già iscritti nel Registro dei revisori di cui al d.lgs. n. 88/1992 transitano automaticamente, senza necessità di specifica richiesta, nel nuovo registro dei revisori. Solo in un momento successivo, entro 90 giorni decorrenti da un provvedimento di prossima emanazione (di cui sarà data ampia informazione) i revisori saranno tenuti ad integrare le informazioni contenute nel vecchio registro, al fine di adeguare il contenuto informativo del registro medesimo alle prescrizioni di cui alla normativa comunitaria e allo stesso d.lgs. 39/2010.

I tirocinanti già precedentemente iscritti al registro del tirocinio di cui al D.P.R. n. 99/1998 transitano automaticamente nel nuovo registro e per essi non si configurano immediati adempimenti aggiuntivi. Il tirocinante non in regola con la presentazione delle relazioni annuali e che ha, pertanto, “interrotto” il tirocinio (art. 10 del DPR 99/1998), è iscritto nel registro del tirocinio a condizione che presenti una specifica istanza. Nessuno adempimento è richiesto, inoltre, a coloro i quali hanno svolto e regolarmente completato il tirocinio sulla base delle previgenti disposizioni.

Si evidenzia che i revisori ed i tirocinanti che presenteranno richiesta di iscrizione nei rispettivi registri a far data dal 13 settembre 2012 saranno interamente assoggettati alla nuova disciplina.

A decorrere da tale data, per la presentazione di istanze o di comunicazioni al Ministero dell’economia e delle finanze si dovrà utilizzare esclusivamente la nuova modulistica che sarà messa a disposizione degli iscritti in apposita sezione del sito internet della Ragioneria generale dello Stato. La precedente modulistica non potrà, dunque, essere utilizzata in quanto non più coerente con la legislazione vigente.

Ulteriori istruzioni, unitamente alla rinnovata modulistica ed alle modalità di trasmissione delle istanze, saranno rese disponibili nei prossimi giorni, una volta perfezionate le operazioni di consegna degli archivi nel rispetto delle disposizioni di legge, per le quali si confida nella massima collaborazione degli organismi coinvolti.

Infine, si ribadisce che, oltre alla integrazione delle informazioni come sopra specificato, nessun obbligo di nuova iscrizione sarà imposto ai revisori iscritti nell’attuale registro, che transiteranno nel nuovo registro automaticamente e senza oneri, assicurando così una tendenziale continuità del sistema ed evitando interruzioni nella fornitura dei servizi di revisione attualmente resi.

 

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